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lunedì 14 febbraio 2011

Tre giornate a Rosi

Comunicato Ufficiale Lega Serie A

Gara Soc. ROMA – Soc. NAPOLI
Il Giudice Sportivo, 
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS 

(pervenuta a mezzo fax alle ore 11.43 odierne) circa la condotta tenuta al 19° del primo tempo 
dal calciatore Rosi Aleandro  (Soc. Roma)  nei confronti del calciatore Lavezzi Ezequiel Ivan  
(Soc. Napoli)  e la condotta immediatamente successiva del calciatore Lavezzi Ezequiel Ivan  
(Soc. Napoli) nei confronti del calciatore Rosi Aleandro (Soc. Roma); 
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e 
documentale; 
osserva: 
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore giallo-rosso, 
nel cerchio di centro campo e ben lontano dall’azione in svolgimento in altra zona del campo, si 
avvicinava al calciatore partenopeo, che gli volgeva parzialmente le spalle, e da una distanza di 
circa un metro, con palese gestualità, gli indirizzava uno sputo, che veniva immediatamente 
“ricambiato”. 
Tale duplice biasimevole gesto non veniva visto dall’Arbitro e, pertanto, nessun provvedimento 
disciplinare veniva adottato. A tale proposito, il Direttore di gara, su richiesta di questo Ufficio, 
ha dichiarato, a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.03 odierne, “…….non ho visto nulla e 
confermo inoltre che le ammonizione fatti ai calciatori Rosi e Lavezzi si riferiscono ….a delle 
spinte reciproche”. 
Le immagini acquisite non consentono di determinare con assoluta certezza in che misura ed in 
quale zona del corpo (presumibilmente il collo di Lavezzi ed il volto di Rosi) gli sputi abbiano 
effettivamente colpito il loro rispettivo destinatario, ma tale circostanza è ininfluente ai fini della 
valutazione disciplinare. Infatti, per costante orientamento interpretativo degli Organi di giustizia 
sportiva, lo sputo deve considerarsi a tutti gli effetti una “condotta violenta”,  i cui estremi 
possono essere integrati anche se il deprecabile intento non abbia raggiunto l’ ”obiettivo”.  
E l’accentuata antisportività di tali condotte rende ininfluenti le motivazioni adducibili dall’uno e 
dall’altro dei protagonisti. 
Ne consegue l’ammissibilità ex art. 35, n. 1.3 CGS della “prova televisiva” e la sanzionabilità ex 
art. 19, n. 4 lettera b) CGS delle condotte segnalate, che, appare equo quantificare nei termini 
indicati nel dispositivo. 
P.Q.M. 
delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare i calciatori Rosi 
Aleandro (Soc. Roma) e Lavezzi Ezequiel Ivan  (Soc. Napoli) con la squalifica per tre giornate 
effettive di gara.

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